(Trattato-art. 118)
 
Per rendere possibile la preparazione  di  una  limitazione  generale
degli armamenti di tutti gli Stati, l'Austria si impegna a  osservare
rigorosamente le disposizioni militari, navali ed aeree che seguono. 
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                              Art. 118 
 
 
  Nei tre  mesi  successivi  alla  entrata  in  vigore  del  presente
trattato le forze militari  austriache  dovranno  essere  smobilitate
nella misura seguente.