(Regolamento-art. 160)
 
                              Art. 160. 
 
 
  La ragioneria generale dello Stato ha, per la gestione  finanziaria
dello Stato, le seguenti principali attribuzioni: 
 
    a) compilare i conti riassuntivi  delle  entrate  e  delle  spese
dello Stato  dipendenti  dalla  gestione  del  bilancio,  secondo  la
classificazione per categorie dei singoli stati di previsione; 
 
    b) compilare i  conti  riassuntivi  del  patrimonio  dello  Stato
mettendo in evidenza le variazioni che avvengono nella consistenza di
esso, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per  qualunque
altra causa; 
 
    c) predisporre sulle proposte e  sugli  elementi  che  i  singoli
ministeri devono trasmettere a quello delle finanze, i  progetti  del
bilancio annuale di previsione, delle leggi di variazioni al bilancio
stesso ed  il  rendiconto  generale  consuntivo  dell'amministrazione
dello Stato; 
 
    d) predisporre i provvedimenti per i prelevamenti  dai  fondi  di
riserva, a norma degli  articoli  40  e  42  della  legge,  e  quelli
relativi all'assegnazione di fondi in bilancio, per le spese  di  cui
all'art. 41 della legge stessa, da adottarsi mediante decreti Reali o
ministeriali; 
 
    e) preparare i disegni di legge per la  convalidazione  da  parte
del Parlamento delle prelevazioni dal fondo di riserva per  le  spese
impreviste; 
 
    f) esaminare, in base agli ordini del ministro delle  finanze,  i
progetti di legge o di altri provvedimenti che abbiano  in  qualsiasi
modo effetti finanziari, o che riguardino gli  ordinamenti  contabili
dello Stato; 
 
    g) preparare le situazioni finanziarie e tutte le dimostrazioni e
i documenti che al ministro per le finanze possono occorrere, sia per
l'annuale esposizione finanziaria, sia per qualunque altro scopo.