Art. 160. La ragioneria generale dello Stato ha, per la gestione finanziaria dello Stato, le seguenti principali attribuzioni: a) compilare i conti riassuntivi delle entrate e delle spese dello Stato dipendenti dalla gestione del bilancio, secondo la classificazione per categorie dei singoli stati di previsione; b) compilare i conti riassuntivi del patrimonio dello Stato mettendo in evidenza le variazioni che avvengono nella consistenza di esso, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa; c) predisporre sulle proposte e sugli elementi che i singoli ministeri devono trasmettere a quello delle finanze, i progetti del bilancio annuale di previsione, delle leggi di variazioni al bilancio stesso ed il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato; d) predisporre i provvedimenti per i prelevamenti dai fondi di riserva, a norma degli articoli 40 e 42 della legge, e quelli relativi all'assegnazione di fondi in bilancio, per le spese di cui all'art. 41 della legge stessa, da adottarsi mediante decreti Reali o ministeriali; e) preparare i disegni di legge per la convalidazione da parte del Parlamento delle prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste; f) esaminare, in base agli ordini del ministro delle finanze, i progetti di legge o di altri provvedimenti che abbiano in qualsiasi modo effetti finanziari, o che riguardino gli ordinamenti contabili dello Stato; g) preparare le situazioni finanziarie e tutte le dimostrazioni e i documenti che al ministro per le finanze possono occorrere, sia per l'annuale esposizione finanziaria, sia per qualunque altro scopo.