(Regolamento-art. 161)
 
                              Art. 161. 
 
 
  Il ragioniere generale dello  Stato  propone  all'approvazione  del
ministro delle finanze: 
 
    a) le scritture che debbono essere tenute  nelle  ragionerie  dei
ministeri, delle amministrazioni centrali, degli uffici provinciali e
compartimentali e negli uffici esecutivi; 
 
    b) i provvedimenti che in  materia  di  contabilita'  si  rendano
necessari anche per soddisfare a speciali esigenze di servizio; 
 
    c) i regolamenti e le istruzioni in materia di contabilita' e  le
relative varianti e riforme; 
 
    d) le istruzioni per stabilire la specie e la forma dei documenti
e delle comunicazioni che  le  ragionerie  centrali  e  degli  uffici
provinciali e compartimentali  debbono  trasmettere  alla  ragioneria
generale per il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria,
e per l'adempimento degli altri  incarichi  ad  essa  affidati  dalle
disposizioni in vigore; 
 
    e)  le  verifiche,  ispezioni  e  indagini  reputate   opportune,
nell'interesse della finanza, presso qualsiasi ufficio o servizio che
abbia gestione finanziaria o attribuzioni contabili.