Art. 162. Spetta al ragioniere generale dello Stato: a) di impartire disposizioni alle ragionerie centrali per il disimpegno delle attribuzioni di loro spettanza, e di vigilare sulle ragionerie medesime perche' le loro scritture sieno tenute al corrente e con la massima cura ed esattezza; b) di studiare i quesiti che possono presentarsi nell'applicazione della legge, del regolamento o di qualsiasi altra disposizione concernente la contabilita', e di proporre al Ministro per le finanze le risoluzioni di sua competenza, da adottarsi, sentiti previamente, ove occorra, la Corte dei conti ed il consiglio di Stato; c) di dar parere sulle proposte di regolamenti e di istruzioni su servizi contabili, ed anche su quelli amministrativi, quando contengano disposizioni che possono influire sugli ordinamenti contabili dello Stato.