(Regolamento-art. 162)
 
                              Art. 162. 
 
 
  Spetta al ragioniere generale dello Stato: 
 
    a) di impartire disposizioni  alle  ragionerie  centrali  per  il
disimpegno delle attribuzioni di loro spettanza, e di vigilare  sulle
ragionerie  medesime  perche'  le  loro  scritture  sieno  tenute  al
corrente e con la massima cura ed esattezza; 
 
    b)   di   studiare   i   quesiti    che    possono    presentarsi
nell'applicazione della legge, del regolamento o di  qualsiasi  altra
disposizione concernente la contabilita', e di proporre  al  Ministro
per le finanze  le  risoluzioni  di  sua  competenza,  da  adottarsi,
sentiti previamente, ove occorra, la Corte dei conti ed il  consiglio
di Stato; 
 
    c) di dar parere sulle proposte di regolamenti e di istruzioni su
servizi  contabili,  ed  anche  su  quelli   amministrativi,   quando
contengano  disposizioni  che  possono  influire  sugli   ordinamenti
contabili dello Stato.