(Regolamento-art. 163)
 
                              Art. 163. 
 
 
  La vigilanza di cui alla lettera a) del precedente  art.  162  puo'
dal ragioniere generale esercitarsi sia personalmente, sia per  mezzo
dell'ispettore generale, degli ispettori superiori  della  ragioneria
generale, o di altri funzionari da lui delegati a rappresentarlo.