(Regolamento-art. 165)
 
                              Art. 165. 
 
 
  Il consiglio dei ragionieri puo'  essere  consultato  su  tutte  le
questioni riguardanti materie di competenza delle  ragionerie  e,  in
generale, su qualsiasi argomento o questione su cui il  ministro  per
le finanze o il ragioniere generale dello  Stato  reputino  opportuno
interpellarlo. 
 
  Puo' anche essere  convocato  per  la  preparazione  di  norme  cui
debbono uniformemente attenersi i direttori capi  di  ragioneria  nel
disimpegno delle loro funzioni. 
 
  Il parere del consiglio dei ragionieri e' puramente consultivo.