Art. 165. Il consiglio dei ragionieri puo' essere consultato su tutte le questioni riguardanti materie di competenza delle ragionerie e, in generale, su qualsiasi argomento o questione su cui il ministro per le finanze o il ragioniere generale dello Stato reputino opportuno interpellarlo. Puo' anche essere convocato per la preparazione di norme cui debbono uniformemente attenersi i direttori capi di ragioneria nel disimpegno delle loro funzioni. Il parere del consiglio dei ragionieri e' puramente consultivo.