(Regolamento-art. 167)
 
                              Art. 167. 
 
 
  Il ragioniere generale e' personalmente responsabile dell'esattezza
e prontezza delle registrazioni contabili. 
 
  Ad esso spetta di assicurare,  per  mezzo  del  personale  e  degli
uffici che da  lui  dipendono,  l'efficace  esercizio  del  riscontro
contabile su tutta l'amministrazione dello Stato. 
 
  Quando rilevi irregolarita' di qualsiasi specie  fa  gli  opportuni
richiami  alle  singole  ragionerie  e  provoca,  ove  necessario,  i
provvedimenti del ministro per le finanze.