Art. 167. Il ragioniere generale e' personalmente responsabile dell'esattezza e prontezza delle registrazioni contabili. Ad esso spetta di assicurare, per mezzo del personale e degli uffici che da lui dipendono, l'efficace esercizio del riscontro contabile su tutta l'amministrazione dello Stato. Quando rilevi irregolarita' di qualsiasi specie fa gli opportuni richiami alle singole ragionerie e provoca, ove necessario, i provvedimenti del ministro per le finanze.