(Codice di procedura penale-art. 184)
 
                              Art. 184 
 
                          (Regole generali) 
 
  L'inosservanza delle forme prescritte per gli atti  processuali  e'
causa di nullita' soltanto  nei  casi  in  cui  questa  e'  comminata
espressamente dalla legge. 
 
  Tutte le nullita' possono essere sanate nei  modi  stabiliti  dalla
legge.