(Codice di procedura penale-art. 185)
 
                              Art. 185 
 
                    (Nullita' d'ordine generale) 
 
  S'intende sempre prescritta a pena di nullita'  l'osservanza  delle
disposizioni concernenti: 
 
  1° la nomina  e  le  altre  condizioni  di  capacita'  del  giudice
stabilite dalle leggi d'ordinamento  giudiziario,  e  il  numero  dei
giudici necessario per costituire i collegi giudicanti; 
 
  2° l'iniziativa del pubblico ministero  nell'esercizio  dell'azione
penale; la sua partecipazione al procedimento e ad ogni atto  in  cui
la legge la dichiara obbligatoria; 
 
  3° l'intervento, l'assistenza e  la  rappresentanza  dell'imputato,
nei casi e nelle forme che la legge stabilisce.