Art. 185 (Nullita' d'ordine generale) S'intende sempre prescritta a pena di nullita' l'osservanza delle disposizioni concernenti: 1° la nomina e le altre condizioni di capacita' del giudice stabilite dalle leggi d'ordinamento giudiziario, e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi giudicanti; 2° l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale; la sua partecipazione al procedimento e ad ogni atto in cui la legge la dichiara obbligatoria; 3° l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, nei casi e nelle forme che la legge stabilisce.