Art. 187 (Sanatorie generali) Il giudice che rileva una causa di nullita' provvede Immediatamente ad eliminarla, se e' possibile. Se non e' possibile, pronuncia ordinanza con la quale, dichiarata la nullita', da' i provvedimenti indicati nell'articolo 189, salvo quanto e' disposto nella prima parte dell'articolo 522. Il pubblico ministero e le altre parti non possono opporre le nullita' alle quali hanno dato o sono concorsi a dar causa o relative a disposizioni alla cui osservanza non hanno interesse. La nullita' di un atto e' sanata se nonostante l'irregolarita' l'atto ha egualmente conseguito il suo scopo rispetto a tutti gli interessati. La nullita' e' pure sanata se l'interessato ha anche tacitamente accettato gli effetti dell'atto.