(Codice di procedura penale-art. 187)
 
                              Art. 187 
 
                        (Sanatorie generali) 
 
  Il giudice che rileva una causa di nullita' provvede Immediatamente
ad eliminarla, se  e'  possibile.  Se  non  e'  possibile,  pronuncia
ordinanza con la quale, dichiarata la nullita', da'  i  provvedimenti
indicati nell'articolo 189, salvo  quanto  e'  disposto  nella  prima
parte dell'articolo 522. 
 
  Il pubblico ministero e le  altre  parti  non  possono  opporre  le
nullita' alle quali hanno dato o sono concorsi a dar causa o relative
a disposizioni alla cui osservanza non hanno interesse. 
 
  La nullita' di un atto  e'  sanata  se  nonostante  l'irregolarita'
l'atto ha egualmente conseguito il suo scopo  rispetto  a  tutti  gli
interessati. La nullita' e' pure sanata  se  l'interessato  ha  anche
tacitamente accettato gli effetti dell'atto.