(Codice di procedura penale-art. 188)
 
                              Art. 188 
 
             (Sanatoria delle nullita' delle citazioni) 
 
  La nullita' d'una richiesta o d'un decreto di citazione e della sua
notificazione, oltre che per le cause generali prevedute dalla legge,
e' sanata dal fatto che la parte interessata sia comparsa,  anche  se
essa dichiara che la comparizione e' determinata dal solo intento  di
far rilevare l'irregolarita'. Il giudice tuttavia, se  riconosce  che
l'irregolarita'  ha  potuto  pregiudicare  il   diritto   di   difesa
dell'imputato nel dibattimento, sospende  o  rinvia  il  dibattimento
stesso a' termini dell'articolo 431 o dell'articolo 432.