Art. 188 (Sanatoria delle nullita' delle citazioni) La nullita' d'una richiesta o d'un decreto di citazione e della sua notificazione, oltre che per le cause generali prevedute dalla legge, e' sanata dal fatto che la parte interessata sia comparsa, anche se essa dichiara che la comparizione e' determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarita'. Il giudice tuttavia, se riconosce che l'irregolarita' ha potuto pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato nel dibattimento, sospende o rinvia il dibattimento stesso a' termini dell'articolo 431 o dell'articolo 432.