Art. 189 (Effetti della dichiarazione di nullita') La nullita' di un atto, quando e' dichiarata, rende nulli quelli consecutivi che da esso dipendono. La nullita' della notificazione rende nullo il decreto di citazione. Il giudice, nel dichiarare la nullita' di un atto, stabilisce anche d'ufficio se la nullita' si comunica a determinati atti anteriori o contemporanei connessi con quello annullato. Il giudice che dichiara la nullita' ordina la rinnovazione o la rettificazione degli atti, qualora sia necessaria e possibile, disponendo altresi' che venga eseguita a spese del cancelliere, del segretario o dell'ufficiale giudiziario, se la causa della nullita' e' imputabile ad una di tali persone per dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni.