(Codice di procedura penale-art. 189)
 
                              Art. 189 
 
              (Effetti della dichiarazione di nullita') 
 
  La nullita' di un atto, quando e' dichiarata,  rende  nulli  quelli
consecutivi che da esso dipendono. La  nullita'  della  notificazione
rende nullo il decreto di citazione. 
 
  Il giudice, nel dichiarare la nullita' di un atto, stabilisce anche
d'ufficio se la nullita' si comunica a determinati atti  anteriori  o
contemporanei connessi con quello annullato. 
 
  Il giudice che dichiara la nullita' ordina  la  rinnovazione  o  la
rettificazione  degli  atti,  qualora  sia  necessaria  e  possibile,
disponendo altresi' che venga eseguita a spese del  cancelliere,  del
segretario o dell'ufficiale giudiziario, se la causa  della  nullita'
e' imputabile  ad  una  di  tali  persone  per  dolo  o  colpa  grave
nell'esercizio delle sue funzioni.