(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 151)
 
                              Art. 151. 
 
                       (Art. 152 T. U. 1926). 
 
  Lo straniero espulso a  norma  dell'articolo  precedente  non  puo'
rientrare  nel   territorio   dello   Stato,   senza   una   speciale
autorizzazione del Ministro dell'interno. 
 
  Nel caso di trasgressione e' punito con l'arresto  da  due  mesi  a
sei. 
 
  Scontata la pena, lo straniero e' nuovamente espulso.