Art. 151. (Art. 152 T. U. 1926). Lo straniero espulso a norma dell'articolo precedente non puo' rientrare nel territorio dello Stato, senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. Nel caso di trasgressione e' punito con l'arresto da due mesi a sei. Scontata la pena, lo straniero e' nuovamente espulso.