(Testo unico-art. 107)
                              Art. 107. 
 
(Art. 26, ultimo comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 -  Art.
5, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Articoli  14  e  15,  R.
decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge  3
                       luglio 1930, n. 1176). 
 
  Ai professori si  applicano  le  norme  stabilite  per  l'impiegati
civili dello Stato per quanto concerne i congedi  e  le  aspettative.
Tuttavia l'aspettativa per motivi di famiglia non potra' scadere  nel
periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno, salvo  che  si
tratti della scadenza del periodo massimo. 
  I congedi per motivi di  famiglia  non  possono  oltrepassare,  nel
corso dell'anno accademico, la durata complessiva di trenta giorni. 
  Il Ministro puo', per eccezionali e giustificate ragioni di  studio
o  scientifiche,  che  richiedano  la  permanenza  all'estero  di  un
professore di  Universita'  o  di  Istituto  superiore,  concedergli,
sentito  il  rettore  o  direttore  della  rispettiva  Universita'  o
Istituto, un congedo  della  durata  dell'intero  anno  solare.  Tale
concessione non puo' pero' essere rinnovata nell'anno successivo.