(Testo unico-art. 108)
                              Art. 108. 
 
(Art. 2, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585  -  Art.  6,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  In caso di soppressione di Universita' o Istituti  superiori,  come
pure in caso di soppressione di Facolta' o Scuole, ai  professori  si
applicano le disposizioni degli articoli 87, 89,  (escluso  il  comma
secondo) 91, 92 e 94 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. 
  Le attribuzioni demandate  al  Consiglio  di  amministrazione  sono
esercitate dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale.