(Testo unico-art. 109)
                              Art. 109. 
 
(Art. 6, R. decreto-legge 22 maggio  1924,  n.  744  -  Art,  16,  R.
decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge  3
                       luglio 1930, n. 1176). 
 
  Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non  contrastino
col presente T. U. le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, comma
primo, e 49 del R. decreto. 30 dicembre  1923,  n.  2960,  contenenti
norme sulle dimissioni degli  impiegati  civili  dell'Amministrazione
dello Stato. 
  I professori  di  ruolo,  che  abbiano  cessato  dal  servizio  per
volontarie dimissioni, possono essere riammessi in  servizio,  previa
proposta di una Facolta' o Scuola,  entro  i  limiti  dei  posti  del
proprio ruolo, e previo parere  favorevole  del  Consiglio  superiore
dell'educazione nazionale.