Art. 110. (Art. 34, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 23, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). I professori, compiuto il 75° anno di eta', vengono collocati a riposo. Coloro che compiono il 75° anno di eta' durante l'anno accademico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno accademico medesimo. Qualora un professore collocato a riposo per limiti di eta', ricopra anche l'ufficio di rettore di Universita' o di direttore di Istituto superiore, puo' continuare in tale ufficio sino alla scadenza del biennio per il quale e' stato nominato. I professori possono essere dispensati dal servizio, con decreto del Ministro su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, ove si accerti che anche prima di raggiungere il limite di eta' di cui al comma primo, non sono piu' in grado di adempiere con sufficiente efficacia le mansioni del loro ufficio. Gli interessati possono presentare al Consiglio superiore le loro deduzioni.