(Testo unico-art. 110)
                              Art. 110. 
 
(Art. 34, R. decreto 30  settembre  1923,  n.  2102  -  Art.  23,  R.
decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge  3
                       luglio 1930, n. 1176). 
 
  I professori, compiuto il 75° anno di  eta',  vengono  collocati  a
riposo. 
  Coloro che compiono il 75° anno di eta' durante l'anno  accademico,
se abbiano effettivamente iniziato  il  corso,  conservano  l'ufficio
fino al termine dell'anno accademico medesimo. 
  Qualora un professore  collocato  a  riposo  per  limiti  di  eta',
ricopra anche l'ufficio di rettore di Universita' o di  direttore  di
Istituto  superiore,  puo'  continuare  in  tale  ufficio  sino  alla
scadenza del biennio per il quale e' stato nominato. 
  I professori possono essere dispensati dal  servizio,  con  decreto
del   Ministro   su   conforme   parere   del   Consiglio   superiore
dell'educazione  nazionale,  ove  si  accerti  che  anche  prima   di
raggiungere il limite di eta' di cui al comma primo, non sono piu' in
grado di adempiere con sufficiente efficacia  le  mansioni  del  loro
ufficio. Gli interessati possono presentare al Consiglio superiore le
loro deduzioni.