Art. 111. (Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 24, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potra' essere conferito il titolo di « professore emerito », qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualita' di professori ordinari; il titolo di « professore onorario » qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni. Detti titoli sono concessi con decreto Reale, su proposta del Ministro, previa deliberazione della Facolta' o Scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio. Ai professori emeriti ed onorari non competono particolari prerogative accademiche.