(Testo unico-art. 111)
                              Art. 111. 
 
(Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio  1930,  n.  1176  -  Art.  24,  R.
               decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Ai professori ordinari, che siano stati collocati a  riposo  o  dei
quali siano state accettate le dimissioni, potra' essere conferito il
titolo di « professore emerito »,  qualora  abbiano  prestato  almeno
venti anni di servizio in qualita' di professori ordinari; il  titolo
di « professore onorario »  qualora  tale  servizio  abbia  avuto  la
durata di almeno quindici anni. 
  Detti titoli sono concessi  con  decreto  Reale,  su  proposta  del
Ministro,  previa  deliberazione  della   Facolta'   o   Scuola   cui
l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio. 
  Ai  professori  emeriti  ed  onorari  non   competono   particolari
prerogative accademiche.