(Codice penale militare di pace - art. 139)
                              Art. 139. 
 
            (Nozione del reato e circostanze aggravanti). 
 
  Il  militare,  che,  in  servizio,  ovvero  dopo  di  essere  stato
comandato  per  il  servizio,  e'  colto  in  stato  di  ubriachezza,
volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la  sua  capacita'
di prestarlo, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi. 
 
  Se il fatto e' commesso dal comandante del reparto o da un militare
preposto al servizio o capo di posto, la  pena  e'  della  reclusione
militare fino a un anno. 
 
  Le  stesse  disposizioni  si  applicano,  quando  la  capacita'  di
prestare il servizio sia esclusa o menomata dall'azione  di  sostanze
stupefacenti.