(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 142)
                              Art. 142. 
                   (Effetti della riabilitazione). 
 
  La riabilitazione civile fa cessare le  incapacita'  personali  che
colpiscono il fallito per  effetto  della  sentenza  dichiarativa  di
fallimento. 
  Essa e' pronunciata dal tribunale nei casi previsti dagli  articoli
seguenti, su istanza del  debitore  o  dei  suoi  eredi,  sentito  il
pubblico ministero, con sentenza in camera di consiglio. 
  La sentenza che pronunzia la riabilitazione ordina la cancellazione
del nome del  fallito  dal  registro  previsto  dall'art.  50  ed  e'
comunicata all'ufficio del registro delle imprese per la iscrizione.