Art. 142.
(Effetti della riabilitazione).
La riabilitazione civile fa cessare le incapacita' personali che
colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di
fallimento.
Essa e' pronunciata dal tribunale nei casi previsti dagli articoli
seguenti, su istanza del debitore o dei suoi eredi, sentito il
pubblico ministero, con sentenza in camera di consiglio.
La sentenza che pronunzia la riabilitazione ordina la cancellazione
del nome del fallito dal registro previsto dall'art. 50 ed e'
comunicata all'ufficio del registro delle imprese per la iscrizione.