(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 143)
                              Art. 143. 
                 (Condizioni per la riabilitazione). 
 
  La riabilitazione puo' essere concessa al fallito: 
  1)  che  ha  pagato  interamente  tutti  i  crediti   ammessi   nel
fallimento, compresi gli interessi e le spese; 
  2) che ha regolarmente adempiuto il concordato, quando il tribunale
lo ritiene meritevole del  beneficio,  tenuto  conto  delle  cause  e
circostanze del fallimento, delle condizioni del concordato  e  della
misura della percentuale. La riabilitazione non puo' essere  concessa
se la percentuale stabilita per i creditori chirografari e' inferiore
al venticinque per cento,  oltre  gli  interessi  se  la  percentuale
dev'essere pagata in un termine maggiore di sei mesi; 
  3) che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per  un
periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento.