(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 145)
                              Art. 145. 
          (Condanne penali che ostano alla riabilitazione). 
 
  In nessun caso la riabilitazione puo' essere concessa se il fallito
e' stato condannato per bancarotta fraudolenta o per  delitti  contro
il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica,  l'industria  e
il  commercio,  salvo  che  per  tali  reati   sia   intervenuta   la
riabilitazione prevista dalla legge penale. 
  Se e' in corso il procedimento per uno di tali reati, il  tribunale
sospende di pronunziare sull'istanza fino all'esito del procedimento.