Art. 145. (Condanne penali che ostano alla riabilitazione). In nessun caso la riabilitazione puo' essere concessa se il fallito e' stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione prevista dalla legge penale. Se e' in corso il procedimento per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunziare sull'istanza fino all'esito del procedimento.