Art. 187.
(Disciplina di bordo).
I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai
superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la
disciplina di bordo.
Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono
l'esercizio della loro attivita', i componenti dell'equipaggio
possono presentare reclamo al comandante del porto o all'autorita'
consolare; il comandante della nave non puo' impedire che chi intende
proporre reclamo si presenti alle predette autorita', salvo che
urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente
dell'equipaggio a bordo.
Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai
servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si
applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.