(Codice della navigazione-art. 187)
                              Art. 187. 
                       (Disciplina di bordo). 
 
  I  componenti  dell'equipaggio  devono   prestare   obbedienza   ai
superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per  il  servizio  e  la
disciplina di bordo. 
 
  Contro i provvedimenti del comandante  della  nave  che  concernono
l'esercizio  della  loro  attivita',  i  componenti   dell'equipaggio
possono presentare reclamo al comandante del  porto  o  all'autorita'
consolare; il comandante della nave non puo' impedire che chi intende
proporre reclamo si  presenti  alle  predette  autorita',  salvo  che
urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza  del  componente
dell'equipaggio a bordo. 
 
  Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di  navi  addette  ai
servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione  interna,  si
applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.