(Codice della navigazione-art. 189)
                              Art. 189. 
                (Deficienza delle razioni di viveri). 
 
  Il comandante del porto e l'autorita' consolare, quando ne  vengano
richiesti dalle associazioni sindacali interessate  o  da  almeno  un
quinto dell'equipaggio, devono provvedere ad accertare la qualita'  e
la quantita' delle razioni di viveri corrisposte all'equipaggio. 
 
  Se sono riscontrate deficienze, le autorita' predette  ordinano  al
comandante di prendere immediatamente le misure opportune; e in  caso
di mancata  esecuzione  provvedono  d'ufficio,  procurando  la  somma
necessaria con prestito garantito da ipoteca sulla nave,  ovvero  con
la vendita o il pegno di attrezzi o arredi non indispensabili per  la
sicura  navigazione  o  di  cose  caricate,  dato  preventivo  avviso
rispettivamente all'armatore e, quando  sia  possibile,  agli  aventi
diritto alle cose predette. 
 
  Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante  del  porto  o
l'autorita' consolare in caso di reclamo di passeggeri per deficienze
delle razioni di viveri ad essi corrisposte. 
 
  Quando  sono  vendute  pertinenze  di  proprieta'  aliena  o  merci
l'armatore e' tenuto  a  indennizzare  gli  aventi  diritto  a  norma
dell'articolo 308.