Art. 189.
(Deficienza delle razioni di viveri).
Il comandante del porto e l'autorita' consolare, quando ne vengano
richiesti dalle associazioni sindacali interessate o da almeno un
quinto dell'equipaggio, devono provvedere ad accertare la qualita' e
la quantita' delle razioni di viveri corrisposte all'equipaggio.
Se sono riscontrate deficienze, le autorita' predette ordinano al
comandante di prendere immediatamente le misure opportune; e in caso
di mancata esecuzione provvedono d'ufficio, procurando la somma
necessaria con prestito garantito da ipoteca sulla nave, ovvero con
la vendita o il pegno di attrezzi o arredi non indispensabili per la
sicura navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso
rispettivamente all'armatore e, quando sia possibile, agli aventi
diritto alle cose predette.
Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante del porto o
l'autorita' consolare in caso di reclamo di passeggeri per deficienze
delle razioni di viveri ad essi corrisposte.
Quando sono vendute pertinenze di proprieta' aliena o merci
l'armatore e' tenuto a indennizzare gli aventi diritto a norma
dell'articolo 308.