(Codice della navigazione-art. 190)
                              Art. 190. 
           (Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo). 
 
  I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla  salvezza  della
nave,  delle  persone  imbarcate  e  del  carico  fino  a  quando  il
comandante abbia dato l'ordine di abbandonare la nave.