(Codice della navigazione-art. 191)
                              Art. 191. 
 (Obbligo dei componenti dell'equipaggio di cooperare al ricupero). 
 
  In  caso  di  naufragio  della  nave,  coloro  che  ne  componevano
l'equipaggio, ove ne siano richiesti immediatamente dopo il  sinistro
dal  comandante  ovvero  dall'autorita'  preposta  alla   navigazione
marittima o interna, sono tenuti a prestare  la  loro  opera  per  il
recupero dei relitti.