Art. 191. (Obbligo dei componenti dell'equipaggio di cooperare al ricupero). In caso di naufragio della nave, coloro che ne componevano l'equipaggio, ove ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro dal comandante ovvero dall'autorita' preposta alla navigazione marittima o interna, sono tenuti a prestare la loro opera per il recupero dei relitti.