Art. 192.
(Imbarco di passeggeri infermi).
L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o
comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per
l'incolumita' delle persone a bordo e' sottoposto ad autorizzazione
data nei modi stabiliti da regolamenti speciali.
A norma dei regolamenti stessi puo' essere vietato per ragioni
sanitarie, dalla competente autorita',l'imbarco di altre persone
oltre quelle indicate nel comma precedente.