(Codice della navigazione-art. 192)
                              Art. 192. 
                  (Imbarco di passeggeri infermi). 
 
  L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi  o
comunque  pericolose  per  la  sicurezza  della  navigazione  o   per
l'incolumita' delle persone a bordo e' sottoposto  ad  autorizzazione
data nei modi stabiliti da regolamenti speciali. 
 
  A norma dei regolamenti stessi  puo'  essere  vietato  per  ragioni
sanitarie, dalla  competente  autorita',l'imbarco  di  altre  persone
oltre quelle indicate nel comma precedente.