(Codice della navigazione-art. 193)
                              Art. 193. 
      (Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici). 
 
  Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonche' di
merci pericolose in genere e' disciplinato  da  leggi  e  regolamenti
speciali, e non puo' essere effettuato  senza  l'autorizzazione  data
dal comandante del porto o dall'autorita' consolare secondo le  norme
del regolamento. 
 
  L'imbarco di armi e munizioni per  uso  della  nave  e'  sottoposto
all'autorizzazione  del  comandante  del   porto   o   dell'autorita'
consolare.