Art. 193.
(Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici).
Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonche' di
merci pericolose in genere e' disciplinato da leggi e regolamenti
speciali, e non puo' essere effettuato senza l'autorizzazione data
dal comandante del porto o dall'autorita' consolare secondo le norme
del regolamento.
L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave e' sottoposto
all'autorizzazione del comandante del porto o dell'autorita'
consolare.