(Codice della navigazione-art. 194)
                              Art. 194. 
              (Imbarco di merci vietate e pericolose). 
 
  Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto e' vietato da  norme
di polizia, il comandante della nave deve, secondo i  casi,  disporre
che esse siano sbarcate ovvero rese inoffensive o distrutte,  se  non
sia possibile custodirle convenientemente fino all'arrivo  nel  primo
porto di approdo. 
 
  Gli stessi provvedimenti il comandante deve prendere  quando  siano
imbarcate cose di cui il trasporto, pur non essendo vietato da  norme
di polizia, sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo
per la nave, per le persone o per il carico,  se  non  sia  possibile
custodire le cose stesse fino all'arrivo nel porto di destinazione. 
 
  Tali merci, quando siano custodite fino al porto di primo  approdo,
devono essere dal comandante della nave consegnate al comandante  del
porto o all'autorita' consolare.