(Codice della navigazione-art. 196)
                              Art. 196. 
      (Componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva). 
 
  I  componenti  dell'equipaggio  soggetti  a  obblighi  di  leva   o
richiamati alle armi non possono  essere  sbarcati  in  paese  estero
senza autorizzazione della  competente  autorita',  a  meno  che  non
vengano assunti su altra nave nazionale diretta nel Regno.