(Codice della navigazione-art. 197)
                              Art. 197. 
                 (Rimpatrio di cittadini italiani). 
 
  Nelle localita' estere ove non risieda  un'autorita'  consolare  il
comandante della nave deve dare ricovero  a  bordo  e  rimpatriare  i
marittimi italiani che si trovassero abbandonati. 
 
  Deve inoltre accogliere a bordo  ogni  altro  cittadino  o  suddito
italiano che  per  qualsiasi  motivo  l'autorita'  consolare  ritenga
opportuno di fare rimpatriare. 
 
  Il regolamento stabilisce i  limiti  e  le  modalita'  relative  al
ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle
spese di mantenimento e di trasporto.