Art. 197.
(Rimpatrio di cittadini italiani).
Nelle localita' estere ove non risieda un'autorita' consolare il
comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i
marittimi italiani che si trovassero abbandonati.
Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito
italiano che per qualsiasi motivo l'autorita' consolare ritenga
opportuno di fare rimpatriare.
Il regolamento stabilisce i limiti e le modalita' relative al
ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle
spese di mantenimento e di trasporto.