(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 219)
                              Art. 219. 
                             (Matricole) 

 
  Le matricole nelle quali a termini dell'articolo 118 del codice  e'
iscritta la gente di mare sono  conformi  al  modello  approvato  dal
ministro per la marina mercantile. 
  Per le tre categorie della gente di mare di  cui  all'articolo  115
del codice le matricole sono tenute separatamente. 
  Le matricole della gente di mare di prima e  di  seconda  categoria
sono tenute da tutti gli uffici di compartimento e  dagli  uffici  di
circondario autorizzati dal ministro per la marina mercantile. 
  Le imatricole della gente di mare di terza categoria sono tenute da
tutti gli uffici marittimi, nonche' dalle delegazioni di  spiaggia  e
dagli  uffici  consolari  autorizzati  dal  ministro  per  la  marina
mercantile.