(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 220)
                              Art. 220. 
                      (Libretto di navigazione) 

 
  Il libretto di navigazione e' conforme  al  modello  approvato  dal
ministro per la marina mercantile. 
  Il libretto di navigazione e' l'unico documento  che  abilita  alla
professione marittima. Per la gente di mare di terza  categoria  tale
abilitazione e' limitata esclusivamente  all'esercizio  del  traffico
locale e della pesca costiera. 
  Il libretto di navigazione vale  anche,  a  tutti  gli  effetti  di
legge, come  libretto  di  lavoro  per  il  servizio  prestato  dagli
iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi e dei
galleggianti. 
  Il libretto di navigazione, rilasciato nelle forme  prescritte  dal
presente regolamento, e' documento di identita' personale e vale come
passaporto per le esigenze connesse con l'esercizio della professione
marittima; ha anche lo stesso valore nei casi stabiliti  da  leggi  e
regolamenti speciali. 
  Le norme per il  coordinamento  del  libretto  di  navigazione  con
quello di lavoro a terra sono stabilite con decreto del ministro  per
la marina mercantile di concerto  con  quello  per  il  lavoro  e  la
previdenza sociale, sentite le associazioni sindacali interessate.