Art. 220. (Libretto di navigazione) Il libretto di navigazione e' conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile. Il libretto di navigazione e' l'unico documento che abilita alla professione marittima. Per la gente di mare di terza categoria tale abilitazione e' limitata esclusivamente all'esercizio del traffico locale e della pesca costiera. Il libretto di navigazione vale anche, a tutti gli effetti di legge, come libretto di lavoro per il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi e dei galleggianti. Il libretto di navigazione, rilasciato nelle forme prescritte dal presente regolamento, e' documento di identita' personale e vale come passaporto per le esigenze connesse con l'esercizio della professione marittima; ha anche lo stesso valore nei casi stabiliti da leggi e regolamenti speciali. Le norme per il coordinamento del libretto di navigazione con quello di lavoro a terra sono stabilite con decreto del ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni sindacali interessate.