(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 221)
                              Art. 221. 
                       (Rilascio del libretto) 

 
  Il libretto di navigazione e' rilasciato dal capo  dell'ufficio  di
iscrizione ed e' da questi consegnato,  all'atto  del  primo  imbarco
dell'iscritto, al  comandante  della  nave  direttamente  o  a  mezzo
dell'ufficio marittimo o consolare del luogo in cui si trova la  nave
stessa.