(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 222)
                              Art. 222. 
                     (Annotazioni sul libretto) 

 
  Sul libretto di navigazione sono riprodotte  le  annotazioni  della
matricola. 
  Non sono  annotate  le  condanne  per  reati  marittimi  o  comuni,
eccettuate  le  condanne  per  diserzione.  Sono  invece  annotati  i
provvedimenti di interdizione o di sospensione  dai  titoli  o  dalla
professione marittima e quelli  di  inibizione  dell'esercizio  della
professione stessa. 
  Trascorsi cinque anni senza che il marittimo  abbia,  subito  altri
provvedimenti della natura di quelli indicati nel  comma  precedente,
si procede alla  cancellazione  delle  annotazioni  sul  libretto  di
navigazione, che verra' sostituito.