Art. 223. (Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco) Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco devono essere effettuate sui libretto al momento in cui il marittimo imbarca o sbarca. Le annotazioni devono indicare il luogo e la data dell'imbarco; la qualilica con la quale il marittimo e' arruolato; il tipo, il nome, il tonnellaggio, l'ufficio e il numero di iscrizione della nave; il numero e la serie del ruolo di equipaggio; il luogo e la data di sbarco con l'indicazione del motivo dello sbarco stesso, nonche' della specie della navigazione compiuta.