(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 223)
                              Art. 223. 
           (Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco) 

 
  Le annotazioni dei movimenti di  imbarco  e  sbarco  devono  essere
effettuate sui libretto al momento in  cui  il  marittimo  imbarca  o
sbarca. 
  Le annotazioni devono indicare il luogo e la data dell'imbarco;  la
qualilica con la quale il marittimo e' arruolato; il tipo,  il  nome,
il tonnellaggio, l'ufficio e il numero di iscrizione della  nave;  il
numero e la serie del ruolo di equipaggio; il  luogo  e  la  data  di
sbarco con l'indicazione del  motivo  dello  sbarco  stesso,  nonche'
della specie della navigazione compiuta.