(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 224)
                              Art. 224. 
                    (Modalita' delle annotazioni) 

 
  Le  annotazioni  sui  libretti   di   navigazione   sono   eseguite
dall'ufficiale  o  da  altro  funzionario  dell'ufficio  marittimo  o
consolare a  cio'  delegato,  che  le  firma  apponendovi  il  timbro
d'ufficio e la menzione della propria, qualifica.