(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 225)
                              Art. 225. 
                   (Rilascio di un nuovo Libretto) 

 
  L'ufficio di iscrizione rilascia un nuovo libretto  di  navigazione
quando consti o si abbiano sufficienti indizi della perdita  o  della
distruzione del precedente. In ogni caso, e' sempre in facolta' degli
uffici di porto di munire i richiedenti  di  un  foglio  provvisorio,
conforme ai modello approvato dal ministro per la marina  mercantile,
valevole fino alla emissione del nuovo libretto. 
  Se il libretto smarrito e' in seguito ritrovato, l'ufficio di porto
cui e' presentato provvede a ritirarlo e, previo accertamento che non
sia servito a  fini  illeciti,  lo  annulla  annotandovi  la  ragione
dell'annullamento. 
  Un nuovo libretto di  navigazione  e'  pure  rilasciato  quando  il
precedente sia reso inservibile per il suo cattivo stato o  per  aver
tutte  le  pagine  scritte.  In  tal  caso  il  vecchio  libretto  e'
annullato. 
  I libretti annullati sono conservati presso l'ufficio  d'iscrizione
del marittimo. 
  Il nuovo libretto di navigazione deve contenere le annotazioni  del
precedente libretto desunte alla matricola; i periodi di  navigazione
sono riprodotti in complesso.