Art. 225. (Rilascio di un nuovo Libretto) L'ufficio di iscrizione rilascia un nuovo libretto di navigazione quando consti o si abbiano sufficienti indizi della perdita o della distruzione del precedente. In ogni caso, e' sempre in facolta' degli uffici di porto di munire i richiedenti di un foglio provvisorio, conforme ai modello approvato dal ministro per la marina mercantile, valevole fino alla emissione del nuovo libretto. Se il libretto smarrito e' in seguito ritrovato, l'ufficio di porto cui e' presentato provvede a ritirarlo e, previo accertamento che non sia servito a fini illeciti, lo annulla annotandovi la ragione dell'annullamento. Un nuovo libretto di navigazione e' pure rilasciato quando il precedente sia reso inservibile per il suo cattivo stato o per aver tutte le pagine scritte. In tal caso il vecchio libretto e' annullato. I libretti annullati sono conservati presso l'ufficio d'iscrizione del marittimo. Il nuovo libretto di navigazione deve contenere le annotazioni del precedente libretto desunte alla matricola; i periodi di navigazione sono riprodotti in complesso.