(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 227)
                              Art. 227. 
  (Immatricolazione richiesta per tramite dell'autorita' comunale) 

 
  Nei luoghi nei quali non esiste un ufficio di porto i documenti per
ottenere l'immatricolazione possono essere  presentati  all'autorita'
comunale, la quale li trasmette all'ufficio di porto competente.