(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 233)
                              Art. 233. 
                    (Navigazione su navi estere) 

 
  La navigazione effettuata su navi di bandiera,  estera  e'  provata
con documenti  rilasciati  dalla  competente  autorita'  dello  Stato
estero e autenticati dall'autorita' consolare italiana.