(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 235)
                              Art. 235. 
                    (Trasferimento d'iscrizione) 

 
  Se un marittimo chiede di essere  trasferito,  nelle  matricole  di
altro ufficio, l'ufficio presso cui il marittimo e' iscritto  compila
un estratto di matricola e lo trasmette col libretto  di  navigazione
unitamente al fascicolo personale all'ufficio presso cui il marittimo
ha chiesto di essere trasferito. 
  L'ufficio che provvede alla nuova  iscrizione  annota  gli  estremi
della precedente e da comunicazione del  nuovo  numero  di  matricola
all'ufficio di  provenienza,  che  provvede  alla  cancellazione  del
marittimo trasferito. 
  Sulla nuova matricola devono essere effettuate  le  annotazioni  di
cui agli articoli 243 e 247. 
  I periodi della navigazione effettuata sono riportati in complesso.