Art. 236. (Imbarco su nave nazionale all'estero) Il marittimo che si reca all'estero per prendere imbarco su nave nazionale deve ottenere il nulla osta dell'autorita' marittima e deve stipulare nel territorio dello Stato contratto di arruolamento. Del rilascio del nulla osta e della stipulazione del contratto e' fatta annotazione sul libretto di navigazione. Quando sia richiesto, il libretto deve essere vistato dall'autorita' consolare dello Stato al quale il marittimo e' diretto o che deve attraversare.