(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 236)
                              Art. 236. 
               (Imbarco su nave nazionale all'estero) 

 
  Il marittimo che si reca all'estero per prendere  imbarco  su  nave
nazionale deve ottenere il nulla osta dell'autorita' marittima e deve
stipulare nel territorio dello Stato contratto di arruolamento. 
  Del rilascio del nulla osta e della stipulazione del  contratto  e'
fatta annotazione sul libretto di navigazione. 
  Quando   sia   richiesto,   il   libretto   deve   essere   vistato
dall'autorita' consolare dello Stato al quale il marittimo e' diretto
o che deve attraversare.