(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 237)
                              Art. 237. 
                (Imbarco su navi di bandiera estera) 

 
  L'arruolamento  di  marittimi  su  navi  di  bandiera   estera   e'
subordinato al nulla osta dell'autorita' marittima mercantile che  vi
provvede,  sentita,  nei  casi   previsti   dalle   leggi   speciali,
l'autorita' militare. 
  Il marittimo deve dare comunicazione  dell'avvenimento  imbarco  su
nave di bandiera estera all'autorita' marittima competente.