Art. 133. (Art. 16 del Testo Unico) VISIBILITA' NOTTURNA - SEGNALI MANUALI Per la visibilita' delle segnalazioni manuali di notte nelle strade scarsamente od affatto illuminate, in zona nebbiosa ed in ogni altra condizione di scarsa visibilita', gli agenti del traffico devono essere muniti di guantoni e di altri equipaggiamenti, rifrangenti luce bianca. I veicoli fermati di giorno come di notte per la contestazione di infrazioni o per la verifica dei documenti, devono essere fatti sostare per il tempo strettamente indispensabile, solo in luogo dove tale fermata non costituisca in alcun modo intralcio o pericolo per la circolazione.