Art. 169. Se al tempo indicato nel precedente articolo 168 il Parlamento non fosse riunito, il bilancio di previsione dell'esercizio prossimo, il progetto di legge di assestamento del bilancio dell'anno in corso e il rendiconto generale dell'esercizio scaduto saranno stampati e distribuiti ai membri di esso. Se la Camera de' deputati fosse stata disciolta, saranno pubblicati per riassunto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e presentati alla nuova Camera appena sia costituita (3). --------------- (3) Art. 33 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.