(Regolamento-art. 118)
                              Art. 118 
            Salvagente anulari e relative boette luminose 
 1. Le navi da carico di  stazza  lorda  superiore  o  uguale  a  500
tonnellate devono avere almeno sei salvagente anulari di cui due  con
boetta luminosa ad accensione automatica. 
 2. Le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate, ma  superiore
o uguale a 25  tonnellate  devono  avere  almeno  quattro  salvagente
anulari, di cui due con boetta luminosa ad accensione automatica. 
 3. Le navi di stazza lorda inferiore a 25  tonnellate  devono  avere
almeno due salvagente anulari, di cui  uno  con  boetta  luminosa  ad
accensione automatica. 
 4. Le  navi  abilitate  a  navigazione  costiera  (internazionale  o
nazionale), litoranea o locale, anche se hanno stazza lorda uguale  o
superiore a 25 tonnellate, possono avere solo due salvagente anulari,
di cui uno con boetta luminosa ad accensione automatica. 
 5. I  salvagente  anulari  eventualmente  imbarcati  a  termini  dei
precedenti Artt. 113, comma 5, 114, punto e) e 115, punto d) sono  in
aggiunta a quelli prescritti dal presente articolo.