Art. 118 Salvagente anulari e relative boette luminose 1. Le navi da carico di stazza lorda superiore o uguale a 500 tonnellate devono avere almeno sei salvagente anulari di cui due con boetta luminosa ad accensione automatica. 2. Le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate, ma superiore o uguale a 25 tonnellate devono avere almeno quattro salvagente anulari, di cui due con boetta luminosa ad accensione automatica. 3. Le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate devono avere almeno due salvagente anulari, di cui uno con boetta luminosa ad accensione automatica. 4. Le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), litoranea o locale, anche se hanno stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, possono avere solo due salvagente anulari, di cui uno con boetta luminosa ad accensione automatica. 5. I salvagente anulari eventualmente imbarcati a termini dei precedenti Artt. 113, comma 5, 114, punto e) e 115, punto d) sono in aggiunta a quelli prescritti dal presente articolo.