(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 157)
                            Articolo 157 
                        Cartelli pubblicitari 
(Legge 29 giugno 1939, n.  1497,  art.  14,  commi  1  e  2;  decreto
      legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 3 e 4) 
   1. Nell'ambito e  in  prossimita'  dei  beni  ambientali  indicati
nell'articolo  138  e'  vietato  collocare  cartelli  e  altri  mezzi
pubblicitari se non previa autorizzazione della Regione. 
   2. Lungo le strade site nell'ambito  e  in  prossimita'  dei  beni
indicati nel comma 1 e' vietato  collocare  cartelli  o  altri  mezzi
pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a  norma  dell'articolo
23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  previo
parere  favorevole   della   Regione   sulla   compatibilita'   della
collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il  decoro
e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela. 
 
          Nota all'art. 157: 
             - Per il testo dell'art. 23 del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 50.