(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 158)
                            Articolo 158 
                Colore delle facciate dei fabbricati 
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 3  e  4;  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 
e 2) 
   1. La Regione puo' ordinare che nelle localita' contemplate  dalle
lettere c) e  d)  dell'articolo  139,  sia  dato  alle  facciate  dei
fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza  dell'insieme,
un diverso colore che con quella armonizzi. 
   2. In caso di inadempienza,  la  Regione  provvede  all'esecuzione
d'ufficio.