Art. 55. (Condizioni) 1. La fornitura di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi agli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o altri servizi di investimento o accessori non e' considerata un incentivo se viene pagata: a) direttamente dagli intermediari mediante risorse proprie; b) attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca controllato dagli intermediari, purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni: 1) il conto di pagamento e' finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico dei clienti; 2) gli intermediari stabiliscono e valutano regolarmente un budget per la ricerca; 3) gli intermediari sono responsabili della tenuta del conto di pagamento. La gestione di tale conto puo' essere delegata a terzi, purche' cio' agevoli l'acquisto della ricerca fornita da terzi e i pagamenti a favore di quest'ultimi siano effettuati, senza indebiti ritardi, a nome degli intermediari, conformemente alle loro istruzioni; 4) gli intermediari valutano regolarmente, sulla base di rigorosi criteri, la qualita' della ricerca acquistata e come la stessa e' in grado di contribuire all'assunzione di decisioni di investimento nell'interesse dei clienti. Gli intermediari formulano per iscritto un'apposita politica in cui sono definiti tutti gli elementi necessari ai fini di tale valutazione, ivi inclusa l'entita' del beneficio che la ricerca acquistata attraverso il conto di pagamento puo' apportare ai portafogli dei clienti, tenuto conto, se del caso, delle strategie di investimento applicabili ai vari tipi di portafoglio e dell'approccio che verra' adottato per ripartire in modo equo i costi della ricerca tra i vari portafogli dei clienti. Tale politica e' fornita ai clienti.