(Allegato-art. 55)
 
                              Art. 55. 
 
                            (Condizioni) 
 
  1. La fornitura di ricerca in materia di investimenti da  parte  di
terzi agli intermediari che  prestano  il  servizio  di  gestione  di
portafogli o  altri  servizi  di  investimento  o  accessori  non  e'
considerata un incentivo se viene pagata: 
 
  a) direttamente dagli intermediari mediante risorse proprie; 
 
  b) attraverso  un  apposito  conto  di  pagamento  per  la  ricerca
controllato dagli intermediari, purche' siano soddisfatte le seguenti
condizioni: 
 
  1) il conto di pagamento e' finanziato da uno specifico  onere  per
la ricerca a carico dei clienti; 
 
  2) gli intermediari stabiliscono e valutano regolarmente un  budget
per la ricerca; 
 
  3) gli intermediari sono responsabili della  tenuta  del  conto  di
pagamento. La gestione di tale conto puo' essere  delegata  a  terzi,
purche' cio' agevoli l'acquisto della ricerca fornita da  terzi  e  i
pagamenti a favore di quest'ultimi siano effettuati,  senza  indebiti
ritardi,  a  nome  degli  intermediari,   conformemente   alle   loro
istruzioni; 
 
  4) gli intermediari valutano regolarmente, sulla base  di  rigorosi
criteri, la qualita' della ricerca acquistata e come la stessa e'  in
grado di contribuire  all'assunzione  di  decisioni  di  investimento
nell'interesse dei clienti. Gli intermediari formulano  per  iscritto
un'apposita  politica  in  cui  sono  definiti  tutti  gli   elementi
necessari ai fini di tale  valutazione,  ivi  inclusa  l'entita'  del
beneficio che la ricerca acquistata attraverso il conto di  pagamento
puo' apportare ai portafogli dei clienti, tenuto conto, se del  caso,
delle  strategie  di  investimento  applicabili  ai  vari   tipi   di
portafoglio e dell'approccio che verra'  adottato  per  ripartire  in
modo equo i costi della ricerca tra i vari  portafogli  dei  clienti.
Tale politica e' fornita ai clienti.