(Allegato-art. 56)
 
                              Art. 56. 
 
                       (Onere per la ricerca) 
 
  1. Ai fini dell'articolo  55,  comma  1,  lettera  b),  numero  1),
l'onere per la ricerca a carico dei clienti: 
 
  a) e' determinato esclusivamente sulla base di  un  budget  per  la
ricerca definito ai sensi dell'articolo 57; e 
 
  b) non e' collegato  al  volume  e/o  al  valore  delle  operazioni
eseguite per conto dei clienti. 
 
  2. Quando l'onere per la ricerca a carico  dei  clienti  non  viene
riscosso  separatamente,  ma  unitamente   a   una   commissione   di
negoziazione, tale onere e' identificato in maniera distinta  e  sono
soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 55, comma  1,  lettera
b), e 58, comma 1, lettere a) e b). 
 
  3. L'ammontare complessivo degli oneri per la ricerca ricevuti  dai
clienti non puo' superare il budget  per  la  ricerca,  salvo  quanto
previsto dall'articolo 57, comma 4. 
 
  4. Nel mandato di gestione o in altra  documentazione  contrattuale
riguardante la disciplina del rapporto con i clienti  viene  indicato
l'onere per la ricerca determinato sulla base del budget  di  cui  al
comma 1 e la frequenza  con  cui  il  medesimo  verra'  addebitato  a
ciascun cliente nel corso dell'anno.